APPROFONDIMENTI

Un diritto riconosciuto dalla legge da trent’anni, ancora inattuato. Ora con una pronuncia internazionale a supporto dei lavoratori.

Il problema
La riforma pensionistica del 1995 (legge n. 335/1995, c.d. Legge Dini) ha introdotto il sistema di
calcolo contributivo e misto per tutti i lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, o assunti dal 1° gennaio 1996 in poi. Il risultato: pensioni strutturalmente più basse rispetto al previgente sistema retributivo.
Per compensare questo svantaggio, la stessa legge ha previsto l’istituzione di forme di previdenza complementare (il c.d. secondo pilastro): fondi pensione finanziati da contributi del datore di lavoro, del lavoratore e da una quota del TFR, con significativi vantaggi fiscali.
Per il personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico — Forze Armate, Arma dei
Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo dei Vigili del Fuoco
— questi fondi pensione non sono mai stati istituiti, nonostante siano espressamente previsti
dalla legge sin dal 1998 (art. 26, comma 20, L. n. 448/1998). Per tutti gli altri dipendenti pubblici
contrattualizzati, i fondi Espero e Perseo-Sirio sono operativi da anni.
Il danno concreto per ogni lavoratore
Ogni appartenente al Comparto che rientra nel sistema misto o contributivo ha perso — e continua a perdere — tre voci patrimoniali concrete:
Il contributo del datore di lavoro (almeno l’1% della retribuzione utile ai fini del TFR, come previsto per gli altri fondi del pubblico impiego), mai versato al proprio fondo pensione.
Le agevolazioni fiscali: la deducibilità annuale dei contributi versati fino a € 5.164,57 e la
tassazione agevolata sulle prestazioni (aliquota sostitutiva dal 9% al 15%, in luogo
dell’IRPEF ordinaria sulle pensioni pubbliche).
La trasformazione del TFS in TFR e il relativo conferimento nel fondo complementare,
con i rendimenti e i vantaggi fiscali collegati.
La svolta: la decisione CEDS del marzo 2026
Il Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS), con la decisione pubblicata il 4 marzo 2026 sul
ricorso n. 213/2022 (ASSO.MIL. c. Italia), ha dichiarato che l’Italia viola:

  • l’art. 12, par. 3, della Carta sociale europea riveduta (ratificata con L. n. 30/1999): lo
    Stato ha l’obbligo positivo di garantire il miglioramento progressivo del sistema
    previdenziale e non può invocare la complessità delle procedure negoziali per giustificare
    trent’anni di inerzia. La responsabilità di garantire negoziati efficaci e tempestivi, e che
    questi raggiungano risultati, rimane dello Stato.
  • l’art. E della Carta (principio di non discriminazione), in combinato disposto con l’art. 12, par. 3: il personale del Comparto subisce un trattamento differenziale ingiustificato rispetto agli altri dipendenti pubblici, senza alcuna ragione oggettiva e proporzionata, basato esclusivamente sul proprio status professionale. Il CEDS ha affermato che trent’anni di inerzia equivalgono a una violazione conclamata, incompatibile con gli obblighi internazionali dell’Italia.

Lo stato attuale del contenzioso
La giurisprudenza amministrativa italiana — TAR e Consiglio di Stato — ha finora respinto i
ricorsi individuali, ritenendo che: (a) i singoli dipendenti siano privi di legittimazione attiva,
spettando l’azione alle sole organizzazioni sindacali; (b) le Amministrazioni non abbiano un
autonomo obbligo di provvedere al di fuori della contrattazione collettiva (orientamento confermato da Cons. Stato, Sez. II, nn. 8440/2021 e 2593/2022, e da numerose sentenze di merito del 2025).
La decisione CEDS rovescia le premesse su cui si fonda questo orientamento: afferma che
l’esistenza di meccanismi negoziali non esonera lo Stato dalla responsabilità del risultato, e che il protrarsi dell’inerzia è direttamente imputabile alle Amministrazioni a prescindere dall’esito delle trattative sindacali. La violazione dell’art. 117 della Costituzione — che impone il rispetto degli obblighi internazionali — impone una lettura costituzionalmente orientata della normativa interna.
Il giudizio dinnanzi al Consiglio di Stato (appello avverso le sentenze di primo grado sfavorevoli) rappresenta oggi la sede naturale per far valere questi argomenti, anche alla luce della nuova pronuncia internazionale.

Perché agire ora
– La decisione CEDS del 4 marzo 2026 è un elemento di diritto nuovo, non valutato da nessun
giudice italiano, che supera le premesse dell’orientamento consolidato.
– Il danno è quantificabile e risarcibile: la consulenza tecnica contabile che può essere
sviluppata per il contenzioso individua criteri precisi (contributi non versati, rendimenti,
vantaggi fiscali perduti), con importi che variano in funzione della qualifica e dell’anzianità
contributiva.
– L’azione risarcitoria è proponibile in via individuale, anche sulla base della perdita di chance e del danno indiretto, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass. civ. n. 10072/2010).
– La prescrizione decorre dalle singole diffide alle Amministrazioni: è essenziale verificare tempestivamente la propria posizione.
A chi si rivolge
Il diritto al risarcimento riguarda tutti gli appartenenti al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso
Pubblico — in servizio o in quiescenza — che, alla data del 31 dicembre 1995, avevano maturato
meno di 18 anni di contributi, ovvero sono stati assunti dal 1° gennaio 1996 in poi.
Rientrano nel perimetro: Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo dei Vigili del Fuoco (incluso il personale già appartenente al Corpo Forestale dello Stato, transitato nell’Arma dei Carabinieri dal 1° gennaio 2017).

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