APPROFONDIMENTI

La questione coinvolge essenzialmente il personale delle Forze di Polizia e del Comparto delle
FFAA, cessato a domanda, con 55 anni di età e 35 anni di contributi effettivi, il tutto in ragione del
riconoscimento dei sei scatti stipendiali, in sede di liquidazione della indennità di buonuscita.
Oggi l’orientamento prevalente appare sostanzialmente favorevole al riconoscimento del beneficio,
con alcune precisazioni importanti.
Fondamento normativo
L’art. 6-bis del D.L. 387/1987 prevede che al personale delle forze di polizia, ivi comprese quelle ad
ordinamento militare (Marina Militare inclusa, in virtù dell’art. 1911, comma 3, del Codice
dell’Ordinamento Militare), spettino sei scatti stipendiali del 2,50% ciascuno ai fini del calcolo del
TFS. Il secondo comma di tale disposizione estende il beneficio anche al personale che cessi dal
servizio a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
L’orientamento giurisprudenziale consolidato
La giurisprudenza più recente ha riconosciuto il diritto ai sei scatti anche al personale militare
cessato a domanda:
Consiglio di Stato:
La sentenza n. 10835/2023 ha affermato che il beneficio spetta alle forze di polizia (Polizia di Stato,
Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo di Polizia Penitenziaria) anche in caso di
cessazione a domanda, purché con i requisiti di età e anzianità. Tuttavia, la stessa sentenza ha
escluso il beneficio per il personale delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) non
inquadrato nelle forze di polizia.
La sentenza n. 10916/2023 ha confermato il diritto per il personale della Polizia di Stato cessato a
domanda, chiarendo che l’art. 4 del d.lgs. 165/1997 (che subordina il beneficio al versamento della
contribuzione residua) si applica solo ai fini pensionistici e non al TFS.
TAR:
orientamento uniforme: Numerose sentenze di merito hanno riconosciuto il beneficio:
TAR Emilia Romagna-Bologna n. 732/2024: Carabinieri cessati a domanda con diritto agli scatti
TAR Campania-Napoli nn. 2456 e 2457/2024: riconoscimento per Polizia di Stato
TAR Piemonte n. 1208/2025: riconoscimento per Guardia di Finanza
TAR Puglia-Bari nn. 721, 481, 21/2025: orientamento favorevole per personale militare con i
requisiti
Il problema specifico: Marina Militare e forze di polizia
Il nodo critico riguarda la distinzione tra:
Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo di
Polizia Penitenziaria): diritto riconosciuto
Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica): diritto negato
La sentenza del Consiglio di Stato n. 2866/2023 ha escluso il beneficio per un militare dell’Esercito,
affermando che l’art. 6-bis del D.L. 387/1987 si applica solo alle forze di polizia come definite
dall’art. 16 della legge 121/1981, e non a tutto il personale delle Forze Armate. La medesima
sentenza ha chiarito che l’art. 1911 comma 3 del Codice dell’Ordinamento Militare “lascia fermo”
l’art. 6-bis solo per le forze di polizia ad ordinamento militare, non estendendolo alle altre Forze
Armate.
Il beneficio che molto spesso non viene riconosciuto è inerente il computo dei dovuti sei scatti
stipendiali, in aggiunta alla base pensionabile; pertanto, coloro i quali sono stati privati di tale
emolumento potranno farne richiesta in via giudiziale, anche con riferimento all’articolo 4 del
decreto legislativo 165/1997 dell’articolo 1863 codice ordinamento militare.
Dunque, considerando che gli artt. 1076, 1077, 1082 COM sono stati abrogati a seguito della legge
finanziaria del 2015, ad oggi il riconoscimento dei sei scatti in sede di liquidazione dell’indennità di
buonuscita spetta, ai sensi dell’articolo 1911 COM, agli ufficiali in servizio permanente, agli
ufficiali cessati da dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d’armata e i gradi equiparati, quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di “a disposizione” e infine
il personale di cui all’articolo 6 bis decreto legge 387 1987.
In base a detta norma, è il riferimento per tutto il personale anche in ruoli non apicali della polizia di
Stato, della Polizia Penitenziaria, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e più in generale per
tutto il personale militare.
In ragione delle prefate disposizioni, i sei scatti stipendiali devono essere computati nel calcolo
dell’indennità di buona uscita, quando la cessazione dal servizio avviene:
1) per raggiungimento del limite di età;
2) per permanente inabilità al servizio;
3) per decesso;
4) a domanda, qualora al momento della stessa siano stati compiuti 55 anni di età e i 35 anni di
servizio utile.
Accade però che l’Inps non tenga in considerazione i predetti sei scatti, al momento della
liquidazione del TFS, pur in presenza dei requisiti anagrafici e di servizio previsti dalla normativa
vigente.
Sul punto la giurisprudenza ha, comunque, in diverse pronunce, dato accoglimento alle ragioni di
coloro i quali hanno richiesto la liquidazione di quanto erratamente omesso. Pertanto, risulta
essenziale, ai fini della applicata tutela, verificare l’inserimento di sei scatti nella base di calcolo del
TFS, tenendo in considerazione che in materia è prevista comunque una prescrizione quinquennale
del diritto, ai sensi dell’articolo 20 d.p.r. 1092 del 1973.
Più segnatamente, il termine da cui dovrebbe decorrere tale prescrizione è oggetto di due
orientamenti differenti: in alcune pronunce la data di decorrenza del termine viene fatta coincidere
con quella di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito; in altre sentenze, invece,
viene dato rilievo alla data di cessazione dal servizio: probabilmente quest’ultimo orientamento è
maggiormente prudenziale.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 2694/2026 ha chiarito che il termine di prescrizione
quinquennale del diritto alla riliquidazione del TFS decorre dalla data di emanazione dell’ordinativo
di pagamento del TFS, non dalla cessazione dal servizio. Essendo lei cessato nel 2001 e avendo
presentato istanze fino al 2009, occorrerà verificare la data effettiva di liquidazione del TFS per
valutare se la prescrizione si sia eventualmente perfezionata (decorsi 5 anni dalla liquidazione senza
aver agito giudizialmente).
Dunque, una volta verificato il prospetto di liquidazione del TFS e confermato il mancato conteggio
nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, si dovrà inviare una diffida all’Inps e agli enti
competenti e in caso di diniego dell’amministrazione si potrà proporre ricorso amministrativo al
Tar.
Più nello specifico, ai fini dell’individuazione della competenza territoriale del Tar, si farà
riferimento al luogo di residenza dell’interessato ricorrente.
Si stima che la tutela de qua – ovviamente variabile caso per caso – in caso di esito positivo, potrà
comportare una maggiorazione pari a circa euro 10.000,00 lordi, inerenti l’indennità di buona
uscita. Per ulteriori informazioni o per inviare la documentazione pertinente si potrà contattare.
Documentazione necessaria per analisi preliminare gratuita:
– relazione dettagliata inerente la carriera lavorativa con data e modalità di acquiescenza;
– estratto matricolare;
– data pagamenti TFS;

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