OMESSA LIQUIDAZIONE DEI SEI SCATTI STIPENDIALI SULL'INDENNITA' DI BUONA USCITA (TFS)

OMESSA LIQUDAZIONE DEI SEI SCATTI STIPENDIALI SULL’INDENNITA’ DI BUONA USCITA (TFS)

La questione coinvolge essenzialmente il personale delle Forze di Polizia e del Comparto delle FFAA, cessato a domanda, con 55 anni di età e 35 anni di contributi effettivi, il tutto in ragione del riconoscimento dei sei scatti stipendiali, in sede di liquidazione della indennità di buona uscita.

La materia è disciplinata dall’articolo 6bis del decreto legge 387 del 1987, dall’articolo 1911 del codice dell’ordinamento militare.

Il beneficio che molto spesso non viene riconosciuto è inerente il computo dei dovuti sei scatti stipendiali, in aggiunta alla base pensionabile; pertanto, coloro i quali sono stati privati di tale emolumento potranno farne richiesta in via giudiziale, anche con riferimento all’articolo 4 del decreto legislativo 165/1997 dell’articolo 1863 codice ordinamento militare.
Dunque, considerando che gli artt. 1076, 1077, 1082 COM sono stati abrogati a seguito della legge finanziaria del 2015, ad oggi il riconoscimento dei sei scatti in sede di liquidazione dell’indennità di buonuscita spetta, ai sensi dell’articolo 1911 COM, agli ufficiali in servizio permanente, agli ufficiali cessati da dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d’armata e i gradi equiparati, quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di “a disposizione” e infine il personale di cui all’articolo 6 bis decreto legge 387 1987.

In base a detta norma, è il riferimento per tutto il personale anche in ruoli non apicali della polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e più in generale per tutto il personale militare.
In ragione delle prefate disposizioni, i sei scatti stipendiali devono essere computati nel calcolo dell’indennità di buona uscita, quando la cessazione dal servizio avviene:
1) per raggiungimento del limite di età;
2) per permanente inabilità al servizio;
3) per decesso;
4) a domanda, qualora al momento della stessa siano stati compiuti 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile.

Accade però che l’Inps non tenga in considerazione i predetti sei scatti, al momento della liquidazione del TFS, pur in presenza dei requisiti anagrafici e di servizio previsti dalla normativa vigente.
Sul punto la giurisprudenza ha, comunque, in diverse pronunce, dato accoglimento alle ragioni di coloro i quali hanno richiesto la liquidazione di quanto erratamente omesso. Pertanto, risulta essenziale, ai fini della applicata tutela, verificare l’inserimento di sei scatti nella base di calcolo del TFS, tenendo in considerazione che in materia è prevista comunque una prescrizione quinquennale del diritto, ai sensi dell’articolo 20 d.p.r. 1092 del 1973.
Più segnatamente, il termine da cui dovrebbe decorrere tale prescrizione è oggetto di due orientamenti differenti: in alcune pronunce la data di decorrenza del termine viene fatta coincidere con quella di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito; in altre sentenze, invece, viene dato rilievo alla data di cessazione dal servizio: probabilmente quest’ultimo orientamento è maggiormente prudenziale.

Dunque, una volta verificato il prospetto di liquidazione del TFS e confermato il mancato conteggio nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, si dovrà inviare una diffida all’Inps e agli enti competenti e in caso di diniego dell’amministrazione si potrà proporre ricorso amministrativo al Tar.

Più nello specifico, ai fini dell’individuazione della competenza territoriale del Tar, si farà riferimento al luogo di residenza dell’interessato ricorrente.

Si stima che la tutela de qua – ovviamente variabile caso per caso – in caso di esito positivo, potrà comportare una maggiorazione pari a circa euro 10.000,00 lordi, inerenti l’indennità di buona uscita. Per ulteriori informazioni o per inviare la documentazione pertinente si potrà contattare.

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